Cos'è il legittimo interesse?
Il legittimo interesse è una delle situazioni giuridiche soggettive riconosciute dal diritto italiano. Si tratta della pretesa di un privato che l'amministrazione eserciti un potere pubblico in conformità alla legge, in modo da poter conseguire o conservare un'utilità.
Quando si può usare il legittimo interesse e quando no?
In generale, il legittimo interesse è un tipo di base giuridica che si riferisce alla disciplina generale in materia di protezione di dati personali.
Non è quindi una base giuridica riconosciuta da discipline speciali che implicano un certo tipo di trattamento di dati, come la disciplina E-privacy (quella di cui alla Direttiva 2002/58 e di cui, in futuro, il regolamento E-privacy, che verrà approvato quando verrà approvato). Quindi, come ripetuto nelle ultime linee guida anche dal Garante italiano, non si può basare sul legittimo interesse il tracciamento online, né l'attività di lettura e/o archiviazione di informazioni sul terminale degli utenti o dei contraenti.
Non è utilizzabile, perché le basi giuridiche in materia di E-privacy seguono la disciplina speciale, che prevale, e ci sono meno opzioni per poter fare determinati tipi di trattamenti.
Altro discorso potrebbe essere quello riferibile ai dati, una volta raccolti. Quindi, raccolti i dati, in ossequio alla disciplina E-privacy - verosimilmente, se voglio farne attività non strettamente tecniche, necessarie per il funzionamento richiesto dall'utente online - la base per la raccolta e il tracciamento dei dati sarà il consenso.
Non è detto quindi che per trattamenti ulteriori di quei dati, che sono stati raccolti su altra base di E-privacy, io non possa poi andare a scomodare un legittimo interesse.
Col legittimo interesse non serve il consenso.
Ma è opponibile?
Il legittimo interesse è una base giuridica abbastanza debole. È una base giuridica che richiede molta cautela e prudenza nell'essere utilizzata, anche perché è facilmente opponibile.
Se prendiamo l'articolo 21 del GDPR, vediamo subito al paragrafo 1 che, quando un trattamento è basato sul legittimo interesse - in realtà ci sono anche interessi pubblici in questa casistica - può arrivare un esercizio di opposizione da parte dell'interessato. E non è un'opposizione imbattibile e ad nutum, come quella nei confronti della pubblicità diretta e del marketing diretto (se prendiamo il 21.2, c'è poco da fare, non si può resistere!).
Quello stesso paragrafo 1 dell'articolo 21 ci dice che il titolare del trattamento, se ritiene di avere motivi per resistere, può provare a resistere, motivando le ragioni che lo portano a insistere nel trattamento basato sul legittimo interesse.
È un'opposizione, quella al legittimo interesse, che deve essere valutata, motivata e contro-motivata. Quindi un interessato può opporsi a un trattamento di dati basato sul legittimo interesse.
È una base giuridica che si può usare, ma solo se sussistono determinate caratteristiche
1 – Deve essere “legittimo”
Deve avere un titolare del trattamento, o anche un terzo, perché un titolare del trattamento può perseguire un legittimo interesse che appartiene a un soggetto terzo. Ma perché il legittimo interesse possa sussistere, non può naturalmente essere illecito.
2 – Deve essere concreto e attuale
Deve essere concreto, attuale al momento in cui si vuole effettivamente basare un trattamento su di esso. Quindi, verosimilmente, anche nel momento in cui viene data l'informativa agli interessati, in ossequio al principio di trasparenza, dobbiamo riferirci a un legittimo interesse che sia attualmente sussistente. Il legittimo interesse deve essere concreto e attuale al momento del trattamento e quindi presumibilmente anche al momento dell’informativa che deve darne trasparentemente conto.
3 – Deve essere legato al trattamento di dati personali (“stretta necessità”)
Il legittimo interesse deve legarsi al trattamento che vuole sorreggere: il trattamento di dati personali che, legandosi al legittimo interesse, dovrebbe essere appunto legittimato. Ci sono casi in cui si può minimizzare, anzi, se si può, si deve! Se un trattamento di dati può essere minimizzato, è lì che vado a individuare il mini-margine di manovra per il legittimo interesse. Tutto ciò che è di più, tutto ciò che non è strettamente necessario, non può essere legittimato, in virtù del legittimo interesse. Quindi “stretta necessità”. Questa è un’altra caratteristica importante del legittimo interesse, del titolare o di un terzo.
Va fatta una valutazione di bilanciamento e la valutazione non può farla un tool
Il legittimo interesse regge se non comprime in maniera ingiustificata gli interessi, le libertà e i diritti degli interessati e come faccio a capirlo?
Faccio un Legitimate Interest Assessment o balancing, come indicato dai Garanti europei nel parere del 2014. Questa valutazione di bilanciamento e di sussistenza del legittimo interesse deve essere svolta proprio soppesando gli interessi in gioco e i diritti e le libertà in gioco.
Sarà un'analisi soprattutto giuridica. Quindi, se vogliamo, umanistica. Ragione per cui questo tipo di ragionamento non ce lo fa un tool, o meglio, ci sono tool che possono servire a tenere la documentazione e ad aiutare a fare dei calcoli. Ma lì entra in gioco l'intelligenza umana.
l tool ti serve per darti un ordine e per aiutarti a documentare, indicarti il percorso e accompagnarti nel percorso. Ma è un po’ come dire: faccio fare il parere legale, invece che all’avvocato, al software.
fonti utilizzate: PrivacyLab, Wikipedia
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